Istituita la fattispecie della corruzione tra privati
Il Consiglio dei ministri il 10 marzo 2017 ha varato il decreto legislativo che mette in atto la decisione quadro 2003/568/Gai sulla corruzione nell’ambito del privato.
Da questo momento, sono considerati responsabili della corruzione non solo i dirigenti apicali ma anche i manager di società ed enti privati. Si tratta di una novità di importanza cruciale, perché la norma, con l’articolo 4, introduce la categoria dell’istigazione alla corruzione tra privati, fino ad oggi mai punita.
Il decreto colpisce con sanzioni sia chi offre denaro, sia chi ne sollecita promesse o elargizioni per ottenere un beneficio, violando i propri obblighi.
Si procede a partire dalla querela della persona offesa fino ad arrivare, in caso di condanna, all’interdizione temporanea dall’incarico direttivo.
Il profilo sanzionatorio è per quote economiche, in linea con le sanzioni previste dal D.LGS. 231/2001 e gli articoli di legge interessati dalle modifiche sono l’art. 2635 e 2635 bis C.C.
Nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del Codice civile, le sanzioni sono ancora più gravi: vanno tra le quattrocento e la seicento quote, oltre all’interdizione; e il criterio è simile nell’eventualità di istigazione alla corruzione, in quanto la sanzione può avere un valore compreso tra le duecento e le quattrocento quote.
Dunque, allarme per i manager che, responsabili o vittime di indagini per corruzione, dovranno tutelarsi con attenzione nel rispetto della normativa appena licenziata dal Codice Civile.
Il nostro studio segue da anni le problematiche in ambito penale e civile connesse alle questioni di corruttela.
Milano, lì 21/03/2017
Avv. Stefano Salvetti