Sopraelevazione senza assenso

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Non occorre l’assenso dei proprietari dei piani sottostanti per la sopraelevazione dell’ultimo piano del fabbricato. Lo ha ribadito il Il Tribunale amministrativo regionale di Trento, con la sentenza del 6 febbraio 2017 n. 45: il diritto di sopraelevare spetta solo al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio o al proprietario del lastrico solare (art. 1127 del codice civile).

Essa può essere impedita solo se rischiosa per l’edificio, nel caso in cui ne potesse pregiudicare la statica.

Va ricordato che l’articolo 1120 del codice civile viene applicato alle innovazioni volte al miglioramento delle cose comuni, e quindi regola le maggioranze necessarie per tali innovazioni; tale articolo nulla ha a che vedere con la sopraelevazione richiesta in particolare dai proprietari dei piani sottostanti alla stessa.

Il nostro studio si occupa da diversi anni di problematiche inerenti la sopraelevazione o la costruzione di abbaini e cappuccine.

 

Milano, lì 13/02/2017

Avv. Stefano Salvetti