Obbligazioni Cirio: irrilevante la clausola di inadeguatezza inserita nel contratto

Obbligazioni Cirio: irrilevante la clausola di inadeguatezza inserita nel contratto

Le ragioni di inopportunità e inadeguatezza di cui all’art. 29 del Reg. Consob n. 11522/98 non possono essere sufficientemente chiarite sottoponendo al cliente un testo prestampato, non evidenziato graficamente nè personalizzato nella modulistica, ove sia definita inadeguata “l’operatività oggetto dell’incarico…sulla base delle informazioni in possesso sul conto dei clienti…con riferimento agli investimenti effettuati”; l’intermediario cui incombe l’onere di provare l’assolvimento degli obblighi informativi deve dimostrare di avere rappresentato al cliente le ragioni dell’inadeguatezza, illustrando tutte quelle caratteristiche del prodotto.

Trib. Milano, 20/05/2011