Obbligo di informazione specifica: insufficiente la mera compilazione del modulo di propensione al rischio
La valutazione circa l’adeguatezza dell’operazione, proprio in considerazione della maggiore rischiosità del prodotto richiesto o presentato, costituisce un quid pluris rispetto al generale obbligo informativo di cui all’art. 28, II comma, reg. Consob e, per tale ragione, deve essere più penetrante e raggiungere in modo più incisivo la sfera cognitiva del cliente. Ne deriva che l’obbligo di valutazione e di eventuale disincentivazione dall’investimento non viene meno nè è attenuato nell’ipotesi di rifiuto del cliente di fornire informazioni circa la propensione al rischio e la situazione finanziaria, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza. Nè tale obbligo è attenuato dalla mera apposizione di una crocetta relativa alle conoscenze personali in ambito finanziario e con espressione così sintetica degli o degli obiettivi di investimento, espressione del tutto disancorata dalla valutazione dell’operazione in concreto effettuata. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto la violazione dei doveri informativi nel rapporto con un investitore che aveva indicato con la crocetta una propoensione al rischio medio-alta).
Trib. Milano, 15/03/2006