Licenziamento dell’assenteista: permesso senza l’attesa del quinto giorno dalla contestazione

In forza della sentenza n. 1884/2012, pubblicata il 9.02.2012, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha sancito la legittimità del licenziamento inflitto al dipendente che omette di giustificare le proprie assenze.

Precisano, infatti, i giudici: “(…) Non rileva che il provvedimento disciplinare sia stato applicato prima che fossero trascorsi i cinque giorni dalla contestazione, mentre è sufficiente che il lavoratore in questo lasso di tempo, abbia svolto le proprie difese.”

I Giudici della Suprema Corte, richiamando la sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite n. 3965/94 hanno reso legittima l’immediata irrogazione della sanzione senza alcuna pausa per la valutazione delle giustificazioni, essendo previsto il termine di cinque giorni solo per permettere al lavoratore di esplicitare efficacemente le proprie difese, e non per dar modo al datore di lavoro di tornare sui propri passi.

Avv. Sabrina Venturato

Avv. Stefano Salvetti