Sicurezza macchinari, risponde il datore che non sorveglia
Il mancato controllo dello stato di efficienza di una macchina per la tutela della sicurezza del lavoratore è rimproverabile anche a titolo di colpa specifica e non esclude l’affermazione di responsabilità del datore di lavoro cui sia stato originariamente mosso l’addebito a titolo di colpa generica, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza previsto dall’art. 521 c.p.p
Cassazione penale, Sez. III, Sentenza 25/05/2010, n. 19741