Newsletter N. 01 / 2008

Newsletter N. 01 / 2008

Milano, 07.02.2008

  • Vi comunichiamo che con l’avvento del nuovo anno, questo studio Vi fornirà un servizio di informazione giuridica — gratuito — a carattere periodico, mediante sistema di mailing, che riguarderà le tematiche più interessanti della nuova Legislazione e della Giurisprudenza. Lo scopo del servizio è quello di aggiornare, «a spot», tutti coloro che, pur non essendo operatori del diritto, sono interessati a conoscere come le nuove
    disposizioni di legge e le nuove sentenze vengono a modificare i rapporti giuridici tra i vari soggetti siano essi privati e/o pubblici.
  • Siamo consapevoli che tali informazioni saranno utili per coloro che ogni giorno si trovano a dover affrontare le più disparate problematiche che il mondo del lavoro propone, siano essi imprenditori, oppure società, o professionisti o anche semplici privati.
  • Senza avere alcuna velleità di ergerci a «puristi» del diritto, ci impegneremo al fine di rendere l’informativa più semplice ed intelleggibile, così da avere uno strumento rapido, efficiente ed utile per ciascuno di Voi.
  • Vi informiamo, altresì, che in relazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, il trattamento del Vostro indirizzo di posta elettronica sarà svolto con mezzi elettronici e automatizzati solo per inviarVi la newsletter in oggetto, per informarVi sulle novità più rilevanti nell’ambito del diritto.
  • Vi ricordiamo i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, in particolare: il diritto di accedere ai Vostri dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione facendone richiesta presso lo Studio Legale dell’Avvocato Salvetti, via G. Omboni, 1, 20129, Milano o scrivendo all’indirizzo e-mail info@avvocatosalvetti.it.
  • Chi non volesse beneficiare di tale servizio gratuito, potrà rispondere con email, alle varie comunicazioni, specificando «Desidero non ricevere la newsletter dello Studio Legale dell’Avvocato Salvetti, rimuovete quindi il mio indirizzo E-Mail dall’archivio».

Informativa

La nuova legge fallimentare:
Osservatorio flash sulle modifiche più interessanti per le società e gli imprenditori

In data 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge Fallimentare (R.d. 267 / 1942) con le ultime sostanziali modifiche apportate dal Dlgs n. 169 / 2007, intendiamo qui indicare le novità più utili ed interessanti per le società e gli imprenditori senza avere alcuna pretesa di risolvere, in questa sede, le numerose problematiche sottese.

Art. 1 comma 2: nuovi criteri di individuazione del soggetto fallendo.
Innovativamente per delimitare l?area dei soggetti esonerati dal fallimento, al posto della nozione di «piccolo imprenditore» il legislatore ha indicato tre requisiti dimensionali massimi.
Nello specifico non è assoggettabile al fallimento chi esercita un’attività commerciale in forma individuale o collettiva, che dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
intervenute nel periodo di riferimento.
Si osserva che è sufficiente il superamento di uno soltanto dei due limiti perché l’imprenditore sia dichiarato fallito

Art. 18: reclamo del fallito avverso la sentenza di fallimento
E’ riconosciuto al debitore e a qualunque interessato la facoltà di proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento nel termine di trenta giorni.

Art. 73: Vendita con riserva di proprietà
Nel caso di un contratto pendente che abbia ad oggetto la vendita con riserva di proprietà se fallisce il venditore, il fallimento non è causa di scioglimento del contratto.
Se invece fallisce il compratore ricorrono due ipotesi:

a) se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto, giusta autorizzazione del comitato dei creditori.
b) Se il curatore si scioglie dal contratto, il venditore deve restituire le rate già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l?uso della cosa.

Art. 74: Contratti ad esecuzione continuata o periodica
Se il curatore subentra nel contratto ad esecuzione continuata o periodica deva saldare integralmente il prezzo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati (per esempio contratto di edizione)

Art.80: Contratto di locazione di immobili
Se fallisce il locatore, il contratto non si scioglie e subentra il curatore, salva la facoltà di recesso dello stesso per contratti superiori a quattro anni.
Se fallisce il conduttore, il curatore può in qualunque momento recedere dal contratto corrispondendo al locatore un equo indennizzo che è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell’art. 111 n. 1 L.F.

Art. 93 — 101: Ammissione al passivo dei creditori
Il Legislatore della riforma ha scelto di esplicitare compiutamente il contenuto della domanda di ammissione al passivo nonché i termini per la sua presentazione. L’art. 93 prevede ora che la domanda vada proposta con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Il termine di 30 giorni individuato dalla norma ha natura perentoria.
Il ricorso deve infatti indicare:

1) la procedura cui si intende partecipare e le generalità della parte;
2) il petitum, ossia la determinazione della somma o la descrizione del bene mobile o immobile di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3) la causa petendi, ossia l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che
costituiscono la ragione della domanda di ammissione al passivo; 4) l’eventuale titolo di prelazione, con relativa graduazione e, nel caso, la descrizione del bene sul quale la prelazione speciale si esercita;
5) alternativamente, l’indicazione del numero di telefax, dell’indirizzo di posta elettronica o l’elezione di domicilio in un Comune del circondario dove ha sede il tribunale, per ricevere le successive comunicazioni.

Speculare è la previsione del successivo articolo 101, che definisce tardive le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di 30 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

Art. 124: Proposta di concordato
Novità in merito alla proposta di concordato: prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, uno o più creditori o un terzo possono presentare proposta di concordato.
Il fallito, invece, deve attendere un anno dalla dichiarazione di fallimento e non può proporla superato il termine di due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Art. 142: Esdebitazione
E’ stato inserito il nuovo istituto della esdebitazione che prevede per il fallito la facoltà di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali ovviamente in presenza di circostanziate condizioni:

a) il fallito deve avere cooperato con gli organi della procedura;
b) non deve avere ritardato lo svolgersi della procedura;
c) deve avere per tempo consegnato agli organi della procedura la corrispondenza riguardante tutti i rapporti connessi al fallimento;
d) non deve avere già usufruito della esdebitazione nei dieci anni precedenti;
e) non deve avere distratto l?attivo o compiuto atti che hanno reso difficoltosa la ricostruzione del patrimonio etc..

Art. 182 bis: Accordi di ristrutturazione
L’imprenditore che sia, in stato di crisi, può chiedere al giudice l’omologazione di un accordo di ristrutturazione che comprenda almeno il sessanta per cento dei crediti. Tale accordo pubblicato prevede che i creditori non possano, per sessanta giorni, iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive (pignoramenti) sul patrimonio del debitore.

Art. 182 — ter: Transazione fiscale
Con modalità simili al concordato preventivo il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrativi dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, raggiungendo una transazione fiscale con l’erario. Tale richiesta è soggetta ad una veloce procedura che disciplina termini e modalità.

Coloro che fossero interessati alla risoluzione di problematiche specifiche inerenti le novità sopra elencate, Vorranno contattarci direttamente.

Cordiali saluti

Avv. Stefano Salvetti