2008/newsletter-02-2008

Newsletter N. 02 / 2008

Milano, 06.02.2008

— Vi comunichiamo che con l’avvento del nuovo anno, questo studio Vi fornirà un servizio di informazione giuridica — gratuito — a carattere periodico, mediante sistema di mailing, che riguarderà le tematiche più interessanti della nuova Legislazione e della Giurisprudenza. Lo scopo del servizio è quello di aggiornare, «a spot», tutti coloro che, pur non essendo operatori del diritto, sono interessati a conoscere come le nuove disposizioni di legge e le nuove sentenze vengono a modificare i rapporti giuridici tra i vari soggetti siano essi privati e/o pubblici.

— Siamo consapevoli che tali informazioni saranno utili per coloro che ogni giorno si trovano a dover affrontare le più disparate problematiche che il mondo del lavoro propone, siano essi imprenditori, oppure società, o professionisti o anche semplici privati.

— Senza avere alcuna velleità di ergerci a «puristi» del diritto, ci impegneremo al fine di rendere l’informativa più semplice ed intelleggibile, così da avere uno strumento rapido, efficiente ed utile per ciascuno di Voi.

— Vi informiamo, altresì, che in relazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, il trattamento del Vostro indirizzo di posta elettronica sarà svolto con mezzi elettronici e automatizzati solo per inviarVi la newsletter in oggetto, per informarVi sulle novità più rilevanti nell’ambito del diritto.

— Vi ricordiamo i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, in particolare: il diritto di accedere ai Vostri dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione facendone richiesta presso lo Studio Legale dell’Avvocato Salvetti, via G. Omboni, 1, 20129, Milano o scrivendo all’indirizzo e-mail info@avvocatosalvetti.it.

— Chi non volesse beneficiare di tale servizio gratuito, potrà rispondere con email, alle varie comunicazioni, specificando“Desidero non ricevere la newsletter dello Studio Legale dell’Avvocato Salvetti, rimuovete quindi il mio indirizzo E-Mail dall’archivio”.

Informativa

Interessante sentenza di Cassazione sul pagamento effettuato a mezzo di assegno circolare

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 18 dicembre 2007, n. 26617

«Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 € o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno».
Cordiali saluti

Avv. Stefano Salvetti