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Il dipendente che denuncia “falsi” inadempimenti del datore può essere licenziato

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7499 del 26 marzo 2013, ha dichiarato la legittimità del licenziamento del lavoratore che si renda protagonista di gravi mancanze nei confronti dell’azienda, salvo poi denunciare “falsi” inadempimenti del proprio datore e, dunque, lesivi dell’immagine di quest’ultimo.

Nel caso di specie, il dipendente – impiegato presso l’inceneritore di Piacenza – aveva ricevuto dall’azienda una serie di addebiti, quali il mancato svolgimento delle dovute verifiche con relativa indicazione nel quaderno, la mancata compilazione delle schede e il mancato controllo dei meccanici.

Il lavoratore, pertanto, aveva ben pensato di inviare un esposto all’Ispels, all’A.S.L. all’ispettorato del lavoro, all’Inail e al Rina, denunciando che, in occasione del guasto alla caldaia, egli non era stato avvisato, sebbene fosse il responsabile, e che i delicati lavori di riparazione non erano stati eseguiti a regola d’arte, così mettendo a rischio i lavoratori.

A seguito di un’ispezione con fermata dell’impianto da parte dell’Ispels, conclusasi con l’affermazione dell’adeguatezza e della conformità delle riparazioni, tale denuncia si era rivelata non solo infondata, ma anche il linguaggio utilizzato risultava carente di misura sotto il profilo della continenza, correttezza ed obiettività.

La Corte di Cassazione, condividendo il ragionamento della Corte d’Appello in quanto privo di censure, ha infatti concluso che le espressioni adoperate dal dipendente (v. “mettendo una pezza come si faceva un tempo sugli strappi dei pantaloni” e “facendo un fritto misto”) erano idonee «a screditare il datore di lavoro ed a lederne l’immagine e, sotto il profilo della c.d. continenza formale, era carente di misura, correttezza ed obiettività, trascendendo il mero intento informativo, mentre, sotto il profilo della c.d. continenza sostanziale, conteneva accuse risultate non fondate (…) e frutto piuttosto della reazione di chi ritenendosi professionalmente non considerato (…) e non ricevendo l’auspicato supporto a livello sindacale (…) spera nel sostegno degli istituti competenti».

Milano, 15 aprile 2013

Avv. Stefano Salvetti

Dott. Luigi Colantuoni