Obblighi di informazione adeguata da parte della banca, anche in favore del cliente che abbia precedentemente acquistato altri titoli a rischio

Obblighi di informazione adeguata da parte della banca, anche in favore del cliente che abbia precedentemente acquistato altri titoli a rischio

In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente e, a fronte di un’operazione non adeguata (nella specie, avente ad oggetto obbligazioni Mexico 10%), può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All’operatività di detta regola — applicabile anche quando il servizio fornito dall’intermediario consista nell’esecuzione di ordini — non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio (nella specie, obbligazioni Telecom Argentina), perchè ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob.

Cass. civile, 25/06/2008