Sicurezza sul lavoro – Nelle aziende di grandi dimensioni sussiste la responsabilità penale del direttore dell’unità produttiva
«In tema di incidenti sul lavoro e relativa responsabilità penale per lesioni colpose, è ben possibile distinguere il datore di lavoro in senso giuslavoristico e uno (o più) datori di lavoro in senso prevenzionale, come ad esempio il direttore dell’unità produttiva: la sussistenza della responsabilità di quest’ultimo, in luogo di quella del legale rappresentante della società, risulta però condizionata alla congruità dei poteri decisionali e di spesa rispetto alle esigenze di prevenzione anti-infortunistica. Ne consegue che è senz’altro imputabile il direttore dello stabilimento in luogo del legale rappresentante della società laddove l’omesso intervento sarebbe rientrato nell’autonomia e nei poteri riconosciutigli senza necessità della delega alla sicurezza da parte del datore».
(Corte di Cassazione, sez. IV, 23.11.2010 n. 4106)