STALKING

STALKING

La Corte di Cassazione con la sentenza del 30 agosto 2010, n. 32404, ha stabilito che è punibile per stalking colui il quale minaccia una persona con video e messaggi inviati su Facebook, il più famoso tra i social network.

I Giudici di legittimità, con la citata sentenza, hanno confermato la custodia cautelare per atti persecutori pronunciata dal Tribunale di Potenza nei confronti di un uomo che aveva inviato filmati a luce rosse e fotografie alla ex fidanzata.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno individuato l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all’uomo che, attraverso Facebook, aveva posto in essere gravi comportamenti persecutori: invio di video, foto e messaggi che lo ritraevano durante i rapporti sessuali con la ex. Uno di questi video era stato inviato anche al nuovo compagno della donna.

I citati comportamenti — secondo la Suprema Corte di Cassazione — avevano generato nella donna uno stato d’animo di profondo disagio e paura.

L’uomo, successivamente alla decisione del Tribunale di Potenza, aveva presentato ricorso in Cassazione, ma i Giudici di legittimità lo hanno dichiarato inammissibile, precisando che la persecuzione attuata con video e messaggi tramite facebook è idonea a configurare il reato di stalking.