AGENTI: NOVITA’ NELL’A.E.C. INDUSTRIA

AGENTI: NOVITA' NELL'A.E.C. INDUSTRIA

Tra le altre novità entrate in vigore dal 1° settembre 2014 si segnalano:

variazioni di zona: il limite massimo delle variazioni considerate di media entità viene ridotto dal 20% al 15% delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno precedente; per le variazioni di media entità è richiesto l’assenso dell’agente (in precedenza l’assenso era richiesto solo per le variazioni di rilevante entità); viene ampliato da 12 a 18 mesi (24 mesi per gli agenti monomandatari) l’arco temporale nel quale l’insieme di più variazioni di lieve entità può considerarsi come un’unica variazione; è prevista la possibilità di derogare in via consensuale al preavviso richiesto dall’accordo collettivo per procedere ad una variazione di rilevante entità (art. 2);

campionario: viene espressamente stabilito che il valore del campionario può essere addebitato all’agente solo in caso di mancata o parziale restituzione e in caso di danneggiamento non dovuto alla normale usura (art. 3);

contratto a tempo determinato: nel caso di successivi rinnovi di rapporti a termine con lo stesso contenuto, il periodo di prova può essere pattuito solo nel primo rapporto (art. 4);

proposta d’ordine: il termine entro il quale il preponente può rifiutare la proposta d’ordine è ridotto da 60 a 30 giorni (art. 5);

provvigioni: il diritto alla provvigione sussiste con riferimento agli affari conclusi durante il rapporto ed a quelli andati a buon fine nei 6 mesi successivi allo scioglimento del contratto; nel testo previgente tale periodo successivo era di 4 mesi (art. 6);

gravidanza e puerperio: il periodo di sospensione del rapporto viene prolungato da 8 a 12 mesi; nel caso (in precedenza non regolato) di interruzione della gravidanza il rapporto resta sospeso fino ad un massimo di 5 mesi (art. 13).

L’accordo prevede infine la costituzione di commissioni di studio per la realizzazione di un ente bilaterale degli agenti e rappresentanti (art. 20) e di una forma di assistenza sanitaria integrativa (art. 21).

Milano, lì 24 ottobre 2014

Avv. Stefano Salvetti

Avv. Luigi Colantuoni