CONTRATTO A TERMINE: IMPUGNAZIONE E CASI DI VIOLAZIONI
Con la nuova disciplina dell'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 81 del 2015 diventa più chiaro il regime delle impugnazioni civili in caso di violazione in materia di contratti a termine.
Le impugnazioni dei contratti a termine devono avvenire, entro 120 giorni, dalla cessazione del singolo contratto, con forma scritta ed il comma 2 dell'art. 6 legge 15 luglio 1966 n. 604 dispone che l'impugnazione sia inefficace se non seguita entro il successivo termine di 180 giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice unico del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
Le singole ipotesi, oggi semplificate dalla nuova disciplina, prevedono che l'impugnazione possa verificarsi in presenza delle seguenti violazioni:
a) apposizione di un termine di durata del contratto superiore a 36 mesi;
b) nel caso di più rapporti a tempo determinato se vi sia stato il superamento dei 36 mesi;
c) della procedura o dell'accordo in deroga presso la DTL;
d) nessuna forma scritta del contratto;
e) una sesta proroga, anche se avvenuta nell'ambito dei 36 mesi di durata massima;
f) successivo contratto a tempo determinato, dopo il primo, senza il rispetto delle pause intermedie;
g) continuazione nel contratto, oltre il 30° o il 50° giorno, a seconda delle diverse ipotesi.
Milano, lì 20 ottobre 2015
Avv. Stefano Salvetti