Parere legale
Garante della privacy – Le aziende non possono “spiare” la navigazione su Internet dei dipendenti.
In un nuovo e recente provvedimento il garante ha stigmatizzato due principi:“È illecito monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati” ed ancora “È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei lavoratori”.
Tali principi sono stati ribaditi dal Garante privacy che ha vietato ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all’autorità giudiziaria.
La fattispecie atteneva ad una società che aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare “in chiaro”, tra l’altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine etc…
Nel definire il reclamo il Garante, con un provvedimento, ha riconosciuto le ragioni del dipendente. Il garante ha infatti stigmatizzato il principio per cui l’installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola lo Statuto dei lavoratori, che vieta l’impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei dipendenti. Va osservato peraltro che la società non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse stato motivato da “esigenze organizzative e produttive” (accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro).
E dunque il Garante ha ritenuto che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall’Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d’ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali;diversamente violano le norme del Codice della privacy, come ha tenuto di sottolineare il garante.
Avv. Stefano Salvetti