Tango bond: il cliente è risarcito sia dalla banca che dal promotore finanziario per mancato avviso del rating negativo sui titoli.
Con una sentenza molto interessante pubblicata in data 8.02.2012, il Tribunale di Roma ha condannato sia la Banca che il promotore finanziario a dividersi a metà il risarcimento delle perdite subite dal cliente, indotto ad investire nelle obbligazioni argentine, ed in altri titoli pericolosi, senza essere opportunamente avvisato dei rischi che stava correndo.
Ad avviso dei Giudici della capitale, a nulla vale la considerazione che la propensione al rischio del cliente fosse piuttosto elevata in quanto, nella fattispecie oggetto della pronuncia, non risultava provato che si trattasse di uno speculatore “tout court”. E, comunque, il Tribunale ha ritenuto che il fatto che il cliente abbia dimestichezza con i mercati finanziari, non esonera certo l’intermediario finanziario dall’adempiere agli obblighi informativi: “cambia soltanto il modo in cui illustrare i rischi connessi all’investimento, che risulta certamente meno impegnativo laddove l’interlocutore s’intenda di obbligazioni ed azioni; ma che ovviamente presuppone che siano innanzitutto la banca ed il promotore ad essere in possesso delle notizie utili da sottoporre all’investitore.”
Nella specie, si precisa, il risparmiatore non era stato avvisato che all’atto d’acquisto i tango bond, e gli altri titoli, avevano già un rating negativo, con l’elevata probabilità che l’emittente non potesse onorarli, come poi storicamente è avvenuto.
Avv. Sabrina Venturato
Avv. Stefano Salvetti