Recupero crediti: estensione del pignoramento
Nell’espropiazione presso terzi di somme di denaro, o di prestazioni continuative di denaro, oggetto del pignoramento, nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti, è la somma unitaria o frazionata nel tempo di cui il terzo è debitore, e non la quota di essi pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva. Ne consegue che la Banca presso la quale è avvenuto il pignoramento di somme di denaro è obbligata a vincolare l’intero suo debito nei confronti del debitore esecutato, e non solo l’importo indicato dal creditore procedente ai sensi dell’art 543, comma 2, c.p.c.
(Cass. Sez. III Civ., 23 gennaio 2009, n. 1688)