Lastrico solare: come si ripartiscono le spese di riparazione?
Il lastrico solare dell’edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuita in uso esclusivo ad uno dei condomini; perciò, soggetti tenuti all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione, sono tutti i condomini in concorso col proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Dei danni cagionati all’immobile sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico deteriorato o dalla terrazza a livello deteriorata per difetto di manutenzione rispondono pertanto tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c., vale a dire, i condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi ed il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo. L’azione di risarcimento deve essere proposta nei confronti del condominio in persona dell’amministratore quale rappresentante di tutti i condomini obbligati e non già del proprietario o titolare dell’uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga ostacoli o impedimenti all’esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino deliberata dagli altri obbligati e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici o ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all’esecuzione diretta dei lavori medesimi.
Trib. Roma Sez. VII, 22-03-2011