Il singolo condomino può chiedere il risarcimento per lavori mal eseguiti
Il singolo condomino è legittimato ad agire in giudizio per i danni asseritamente subiti dall’esecuzione dei lavori commissionati, seppure non coincidente con il rappresentante di tutti i condomini, espressamente delegato alla sottoscrizione del contratto con la ditta appaltatrice ex legge n. 219 del 1981. Il citato disposto normativo pur consentendo, ai proprietari delle singole unità immobiliari, di dare vita ad un condominio atipico, con nomina di un delegato condominiale, generalmente affidatario della cura delle attività concernenti la concessione del contributo in considerazione, non esclude la legittimazione processuale del singolo condominio per i danni derivanti dalla esecuzione dei lavori.
Trib. Potenza, 13-01-2011