Inadeguatezza dell’operazione: è sufficiente la dichiarazione dell’investitore anche mediante crocetta
La dichiarazione dell’investitore di essere stato avvertito della inadeguatezza dell’operazione può essere resa in forma sintetica anche mediante crocetta apposta sulla corrispondente casella, tenuto anche conto del fatto che la doppia sottoscrizione (dell’ordine di negoziazione e della dichiarazione di inadeguatezza) consente comunque di ritenere sufficientemente richiamata l’attenzione dell’investitore, analogamente a quanto avviene nelle ipotesi previste negli artt. 1342 e 1341, comma due, c.c.
App. Milano, 25/05/2011