Insinuazione al passivo: crediti tributari senza privilegi
L’istanza di ammissione tardiva, volta a insinuare un credito tributario, deve essere presentata nel termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ai sensi dell’art. 101, comma 1, l. fall., senza che i termini più lunghi previsti per la formazione del ruolo possano costituire ragioni di scusabilità del ritardo.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza 02/04/2012, n. 5254