E’ con la recente pronuncia n. 3256/2012 che la Corte di Cassazione ha sancito la responsabilità per inadempimento contrattuale, oltre a quello da “vacanza rovinata”.
Nella fattispecie di cui trattasi, una coppia aveva acquistato un soggiorno in un villaggio nonché una “tessera club” che permetteva la fruizione, oltre alla spiaggia ed all’intrattenimento – poi risultati non fruibile e non professionale – di poter affidare allo staff del “miniclub” i figli minorenni.
L’incompetenza dello staff era stata tale da smarrire, temporaneamente, una delle due figlie della coppia lasciata in affidamento al “miniclub” con comprensibile sgomento dei genitori.
Sebbene i giudici di merito rigettavano la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, conseguiti alla “vacanza rovinata”, per la pretesa non applicabilità, nel caso di specie, della disciplina regolatrice dei pacchetti turistici (art. 2 D. Lgs. 111/95, oggi art. 34 Codice del turismo, D. Lgs. 79/2011), la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la causa del contratto stipulato dalla coppia dei genitori è costituita dalla “finalità turistica” che qualifica il contratto stesso “determinando l’essenzialità di tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero”.
E proprio la causa concreta del contratto impedisce di considerare “accessori” all’alloggio quei “servizi, strettamente funzionali alla finalità turistica, aggiuntivi rispetto alla ospitalità e ai tradizionali accessori”.
Pertanto, conclude la Suprema Corte, “in una ipotesi di acquisto di un soggiorno presso un villaggio con fruizione di servizi annessi all’acquisto di una tessera club, sussistono tutte le condizioni di legge per la configurabilità dell’acquisto di un pacchetto turistico e per l’ottenimento, in caso di inadempimento, del ristoro dei pregiudizi patiti”.
Avv. Sabrina Venturato
Avv. Stefano Salvetti