Sull’installazione dell’antenna centralizzata decide l’assemblea |
Sull’installazione dell’antenna centralizzata decide l’assemblea. “L’assemblea può deliberare di modificare, sostituire o sopprimere un servizio condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e, quindi, se non incide sui diritti dei singoli condomini”. Tale principio è stato richiamato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 144/2012, nel caso di un condomino che aveva presentato ricorso avverso la pronuncia del Tribunale nella quale, confermando quella del Giudice di Pace, il Giudice di merito aveva respinto la domanda proposta, ritenendo legittima la delibera con la quale l’assemblea aveva deciso di non installare l’antenna centralizzata, accettando che tale servizio comune non fosse ripristinato. Ad avviso dei Giudici di legittimità, sono “comuni” le opere, le installazioni ed i manufatti di qualunque genere che servono all’uso ed al godimento comune, come tutte le altre cose previste dall’art. 1117, n. 3, C.C. A questa categoria vanno ricondotte le antenne centralizzate in quanto non sono fruibili in maniera personale e diretta da ciascun condomino, ma richiedono un’attività d’impianto e di gestione comune, che è compito dell’assemblea deliberare istruendo il relativo servizio. Rientrando nei poteri dell’assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, la stessa, con deliberazione a maggioranza, ha quindi il potere di modificare, sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini. Nel caso oggetto della pronuncia in commento, non si trattava di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l’impianto materiale. Avv. Sabrina Venturato Avv. Stefano Salvetti |