Prime sentenze di assoluzione in materia
Il Gip del Tribunale di Milano, in data 17.11.2009, assolveva una Società per Azioni operante nel settore delle costruzioni dalla responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001 per aver adottato già dal 2003 un modello organizzativo idoneo a prevenire, nella fattispecie, il reato di aggiotaggio informativo ex art 2637 c.c.
La sentenza ha sancito il principio secondo cui: «La responsabilità da reato della persona giuridica deve essere esclusa, ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quando il reato presupposto commesso dai soggetti in posizione apicale è frutto non di un errato modello organizzativo, ma di un comportamento di quei soggetti in contrasto con le regole del modello organizzativo regolarmente adottato».
Le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice nel caso di specie, si fondano sulla necessaria premessa per cui il modello di organizzazione dell’impresa, adottato al fine di esimere una società dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati rilevanti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, da parte di persone che rivestono funzioni di sua rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero da parte di persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, deve essere attuato prima della commissione dei reati ed essere giudicato efficace dal Giudice competente a decidere sulla responsabilità penale di chi ha commesso i reati sopra indicati e sulla responsabilità amministrativa della società. In tema di responsabilità da reato degli enti, infatti, l’efficacia dei modelli di gestione e organizzazione per la prevenzione dei reati va verificata con valutazione ex ante. Occorre cioè chiedersi se, prima della commissione del fatto-reato, fosse stato adottato un corretto modello organizzativo e se tale modello, al momento dell’adozione, potesse considerarsi efficace per prevenire il reato.
Nel caso che ci interessa, il Gip ha rilevato che deve valutarsi positivamente l’efficacia di un modello di organizzazione di una società nella quale, relativamente ai comunicati al mercato di notizie idonee ad influire sulla formazione dei prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa società, sono previsti gli interventi di una pluralità di funzioni aziendali nella loro predisposizione e redazione delle bozze nonché l’approvazione del presidente del consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato. Non è, pertanto, censurabile la società in rappresentanza della quale il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato, eludendo il relativo modello di organizzazione dell’impresa, hanno diffuso sul mercato degli strumenti finanziari comunicati relativi alle condizioni patrimoniali e finanziarie della società, dopo aver manipolato i dati preparati dalle competenti funzioni aziendali.
Avv. Stefano Salvetti
Dott. Luigi Colantuoni