Il pacchetto depenalizzazioni è stato approvato con il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili” ed il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, pubblicati in Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2016.
Nello specifico, l’obiettivo della riforma è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità in illeciti amministrativi in modo da rendere più effettiva la sanzione e al contempo deflazionare il sistema processuale penale. Il primo D.Lgs. recante disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 depenalizza tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale. Sono esclusi dal provvedimento i reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda attengono alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.
Il secondo decreto legislativo recante disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 L’obiettivo della riforma è quello di costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, che tuttavia meritano una risposta da parte dello Stato. Infatti, la certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico e del risarcimento del danno ha più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale. I due decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri attengono a 41 fattispecie penali.
Si riporta di seguito una un elenco contenente i principali reati oggetto del pacchetto depenalizzazioni.
REATI E NUOVA SANZIONE
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
• Falsità in scrittura privata (Art. 485) – Sanzione civile da 200 a 12.000 €
• Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486) – Sanzione civile da 200 a 12.000 €
• Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’articolo 486 – Sanzione civile da 200 a 12.000 €
• Uso di atto falso. Atto privato(Art. 489, co. 2) – Sanzione civile da 200 a 12.000 €
• Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (Art. 490) – Sanzione civile da 200 a 12.000 €
REATI CONTRO LA MORALITÀ E IL BUON COSTUME
• Atti osceni (Art. 527, co. 1) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
• Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2) – Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
REATI CONTRO LA PERSONA
• Ingiuria (Articolo 594) – Sanzione civile da 100 a 8.000 € – Sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 € (con attribuzione di fatto determinato o commesso in presenza di più persone)
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
• Sottrazione di cose comuni (Art. 627) – Sanzione civile da 100 a 8.000 €
• Danneggiamento semplice(Art. 635, co. 1) – Sanzione civile da 100 a 8.000 €
• Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647) – Sanzione civile da 100 a 8.000 €
CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
• Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto(Art. 652 commi 1-2) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amministrativa da 6.000 a 18.000 € (in caso di informazioni o indicazioni mendaci)
• Abuso della credulità popolare(Art. 661) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 €
• Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive(Art. 668, co. 1, 2 e 3) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 € (se contro divieto autorità)
• Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI
• Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del d.p.r. 309/1990) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
REATI IN MATERIA DI PREVIDENZA
• Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Art. 2 del Dl 463/1983) – Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 € (se l’importo omesso è superiore a 10.000 € annui) – Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € (se l’importo omesso è inferiore a 10.000 € annui)
REATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
• Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del D.lgs. 285/1992) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
RICICLAGGIO
• Omessa identificazione (Art. 55, com. 1, del D.lgs. 231/2007) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
• Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del D.lgs. 231/2007) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
REATI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO
• Impedito controllo ai revisori(Art. 29 del D.lgs. 39/2010) – Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
REATI IN MATERIA DI DIRITTO FALLIMENTARE
• Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del R.d. 267/1942) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
REATI IN MATERIA DI ASSEGNI
• Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del R.d. 1736/1933) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
REATI IN MATERIA DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
• Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
REATI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA
• Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del R.d. 234/1931) – Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
REATI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE
• Abusiva concessione in noleggio(Art. 171-quater del legge 633/1941) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
REATI IN MATERIA DI GUERRA
• Omissione di denuncia di beni(Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945) – Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € – Sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 €
REATI IN MATERIA DI MACCHINE UTENSILI
• Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 €
REATI IN MATERIA DI COMMERCIO
• Installazione o esercizio di impianti – Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO E VIOLAZIONI DOGANALI
• Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del d.p.r. 43/73) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
• Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del d.p.r. 43/1973) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
• Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del d.p.r. 43/1973) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
• Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del d.p.r. 43/1973) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
• Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del d.p.r. 43/1973) – Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine
• Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del d.p.r. 43/1973) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
• Contrabbando nei depositi doganali(Art. 288 del d.p.r. 43/1973) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
• Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del d.p.r. 43/73) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
• Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del d.p.r. 43/1973) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
• Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del d.p.r. 43/1973) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
• Altri casi di contrabbando (Art. 292 del D.P.R. 43/1973) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
• Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (Art. 294 del D.P.R. 43/1973) – Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
Milano, lì 25 gennaio 2016
Avv. Stefano Salvetti Avv. Luigi Colantuoni