Immissioni intollerabili: è possibile richiedere la rimozione della canna fumaria
La Cassazione civile, sezione II, con sentenza n. 18262 del 6 settembre 2011, ha stabilito che la canna fumaria, irregolarmente posizionata, debba essere immediatamente rimossa, se provoca immissioni intollerabili.
Nel caso di specie, il Giudice ha riconosciuto che la canna fumaria, posta a una distanza inferiore rispetto a quella minima prevista dal regolamento edilizio comunale, provocava immissioni nocive di fumo oltre la soglia della normale tollerabilità.
La valutazione in merito al superamento o meno del limite di normale tollerabilità delle immissioni è riservata al Giudice del merito, senza che nessun altro possa sindacarne la decisione.
Inoltre, una volta accertato il superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni, il Giudice di merito non è tenuto in alcun modo a fare ricorso al criterio della priorità dell’uso dell’impianto dal quale promanano le immissioni ritenute nocive, previsto dall’art. 844, c. 2, C.C.
Infine, è da sottolineare che l’azione tendente ad ottenere l’eliminazione delle lamentate immissioni nocive attiene ad illecito extracontrattuale e, pertanto, deve intendersi legittimamente proposta nei confronti degli autori del danno ed utilizzatori del bene di provenienza delle immissioni, i quali, sebbene non proprietari del bene stesso, non potranno eccepire il difetto di legittimazione passiva.
Avv. Stefano Salvetti
Dott. Luigi Colantuoni