Licenziamento dell’informatico: l’azienda deve dimostrare l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti
In forza della sentenza n. 6026 del 18.04.2012, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha sancito l’illegittimità del licenziamento inflitto al dipendente per riorganizzazione aziendale se questi risulta in grado di ricoprire altre posizioni professionali.
I Giudici della Suprema Corte, infatti, precisano: “In tema di lavoro subordinato […] la società deve dimostrare l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti”.
Nel caso di specie, un dipendente – esperto informatico – veniva licenziato per la soppressione della Direzione Sistemi Informativi e la conseguente riorganizzazione dell’area, rilevando dunque un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
La Corte d’Appello di Roma, al contrario, riteneva insussistente il giustificato motivo oggettivo sia perché emergeva che l’appellante sarebbe stato in grado di occuparsi del nuovo sistema per il quale l’azienda aveva assunto un altro lavoratore, sia perché sussistevano in azienda altre mansioni coerenti con la sua pregressa attività di esperto informatico.
Per questi motivi, la sezione lavoro della Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui spetta all’azienda dimostrare che tutte le possibili posizioni lavorative di carattere informatico potenzialmente adeguate al dipendente, siano in realtà incompatibili con le caratteristiche professionali dello stesso.
Avv. Stefano Salvetti
Dott. Luigi Colantuoni