E-mail del dipendente? Ammesso il controllo ex post del datore di lavoro se atto ad accertare un comportamento lesivo.

E-mail del dipendente? Ammesso il controllo ex post del datore di lavoro se atto ad accertare un comportamento lesivo.

Con la pronuncia n. 2722/2012, destinata a suscitare scalpore, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore al quale era stato comminato un licenziamento per giusta causa.

Il malcapitato, infatti, a mezzo di e-mail, aveva divulgato a soggetti esterni all’azienda, notizie riservate e riguardanti un cliente dell’Istituto bancario ove era impiegato, traendo vantaggio personale.

La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza del giudice di prime cure confermando l’esistenza, nella specie, una serie di violazioni poste in essere dal lavoratore, tra cui: l’obbligo di segretezza e correttezza, il regolamento interno ed il codice deontologico.

Con ricorso innanzi ai Giudici di Legittimità, il lavoratore aveva sostenuto la violazione, da parte del datore di lavoro, delle garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori sui limiti nei controlli a distanza dei dipendenti.

Tuttavia, per la Suprema Corte, il caso non era riconducibile a quanto statuito dall’art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Invero, l’attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali, da parte della Banca, “prescindeva dalla pura e semplice sorveglianza sull’esecuzione della prestazione”, essendo invece, “diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti”, poi riscontrati.

Il controllo al passato, pertanto, non verteva sull’esatto adempimento delle obbligazioni, ma era “destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa immagine dell’Istituto presso terzi”.

In forza della sentenza in commento, pertanto, il datore di lavoro è legittimato ad accedere alla posta elettronica del dipendente, in seguito all’emersione di elementi di fatto “tali da raccomandare l’avvio di una indagine retrospettiva” e se ravvede delle gravi violazioni, licenziarlo.

 

Avv. Sabrina Venturato

Avv. Stefano Salvetti