OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI DELL'INPS?
Dopo molti anni, la Suprema Corte prende posizione in merito alla vexata quaestio relativa all'iscrizione alla gestione commercianti, disposta d'ufficio dall'Inps, a carico dei soci di società di persone, i cui proventi sono rappresentati unicamente da canoni di locazione derivanti dall'affitto di immobili di proprietà: questione in merito alla quale è in atto un contenzioso di notevoli dimensioni tra ente previdenziale e contribuenti.
La Suprema Corte, di recente, con l'ordinanza dell'11 febbraio 2013, n. 3145 ha sancito il principio per cui: "L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare o gestore di imprese che siano dirette e/od organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale, che non ricorre nell'ipotesi in cui la società di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione; la mera locazione di immobili di proprietà non costituisce attività commerciale a fini previdenziali, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente del socio e da eventuali elementi rilevanti sul piano fiscale. La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare". La decisione della Suprema Corte, in commento, ha il pregio di segnare, in maniera netta ed efficace, il perimetro entro il quale l'attività di locazione di immobili di proprietà non comporta l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciale presso l'Inps. L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1, cc. 202 e 203, legge n. 662/1996.
La predetta normativa, quanto al requisito oggettivo (art. 1, c. 202, cit.), stabilisce l'obbligo di iscrizione ove sussista l'esercizio di attività commerciale ai sensi dell'art. 49, c. 1, lett. d), legge n. 88/1989, che detta la classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali e assicurativi, stabilendo che rientrano nel settore terziario le seguenti attività: "commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie".
Quanto al requisito soggettivo (art. 1, c. 203, cit.), poi, l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti riguarda coloro i quali: "a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Come noto, l'Inps ha dato avvio all'operazione PoseidOne nel 2009, in attuazione della convenzione con l'Agenzia delle Entrate in base alla quale l'Istituto previdenziale ha avuto accesso ai flussi informativi relativi alle dichiarazioni reddituali, dei soggetti titolari di partita IVA, e dei contribuenti che nell'anno di imposta 2006 avevano denunciato redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e indicato tale attività come "prevalente", spuntando l'apposita casella del modello della dichiarazione dei redditi. Il controllo, inizialmente limitato a tali categorie di soggetti, è stato poi esteso alle dichiarazioni reddituali presentate da società di persone aventi forma giuridica di Sas e Snc operanti ad avviso dell'Istituto previdenziale nel settore terziario – come é avvenuto nel caso della ricorrente – e i controlli erano finalizzati ad individuare i soci, non iscritti alla gestione commercianti, per i quali l'attività svolta in seno all'impresa, in base alla dichiarazione dei redditi delle predette società, costituiva "occupazione prevalente" (modello Unico SP, riquadro RK).
L'interpretazione normativa della L. 662 / 1996, data dall'Inps, consisteva nel fatto per cui, se all'esito di tali controlli l'Inps avesse verificato la sussistenza delle condizioni oggettive (esercizio di attività rientrante nel settore terziario) e soggettive (percezione di redditi derivante da partecipazione societaria con svolgimento di lavoro personale con carattere di abitualità e prevalenza) procedeva ad iscrivere d'ufficio il contribuente, socio di Snc o socio accomandatario di Sas, alla gestione commercianti con effetto retroattivo.
Naturalmente l'imprenditore, destinatario dell'iscrizione officiosa alla gestione commercianti, poteva e può chiedere la cancellazione e l'annullamento degli eventuali avvisi di addebito formati dall'Inps, dimostrando l'insussistenza anche di una sola delle condizioni normative sopra analizzate, richiedendo la norma l'esistenza congiunta sia del requisito soggettivo che oggettivo.
Diviene, dunque, prioritario stabilire che l'attività svolta dal socio in seno all'impresa – anche qualora avesse natura commerciale! – non viene esercitata personalmente "con carattere di abitualità e prevalenza" oppure che, in altri casi, l'attività sociale possa essere qualificata come "commerciale" a fini previdenziali.
Concludendo
Tracciando un quadro di sintesi delle considerazioni sopra effettuate se ne trae quanto segue:
A) L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge solo in presenza dell'esercizio di attività commerciale (requisito oggettivo) gestita con assunzione di rischio imprenditoriale e diretta prevalentemente con il lavoro proprio e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (requisito soggettivo).
B) Per attività commerciale deve intendersi un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c. ed avente ad oggetto la prestazione di servizi.
C) La locazione di immobili di proprietà non costituisce attività commerciale, ma mero godimento degli stessi, sia che tale "attività" venga esercitata personalmente, sia che venga esercitata per il tramite del veicolo societario.
D) la locazione di immobili di proprietà può, tutt'al più, qualificarsi come attività "commerciale" solo ove venga esercitata nell'ambito dello svolgimento di attività di intermediazione e/o compravendita immobiliare.
Milano, lì 28 maggio 2015
Avv. Stefano Salvetti Avv. Luigi Colantuoni