Responsabilità da reato degli enti: adesso risponde anche l’imprenditore individuale Dal 20 aprile 2011 sono applicabili all’impresa individuale le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001. Si allarga dunque la gamma dei soggetti destinatari delle prescrizioni normative «sulla base dell’appartenenza alla generale categoria degli enti forniti di personalità giuridica, nonché di società e associazioni anche prive di personalità giuridica». Sebbene l’attività riconducibile all’impresa (al pari di quella riconducibile alla c.d. “ditta individuale”) sia attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone o di capitali, «l’impresa individuale ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività». La lettura costituzionalmente orientata della norma in esame deve indurre a conferire al disposto di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell’area dei destinatari della norma. (Cass. pen. Sez. III, 15-12-2010, n. 15657) Avv. Stefano Salvetti Dott. Luigi Colantuoni |