Responsabilità da reato della società che adotti una politica d’impresa volta a svalutare la gestione in materia di sicurezza sul lavoro con conseguente abbattimento dei costi
Il Tribunale di Novara, con sentenza depositata in data 26.11.2010, dichiarava la responsabilità amministrativa di varie società per «chiara colpa organizzativa e gestionale, soprattutto quanto alla omessa cooperazione e coordinamento tra di esse, nonostante l’evidenza dei rischi connessi alla circolazione dei treni nel terminal».
La vicenda riguarda la morte di un giovane operaio presso il terminal ferroviario per il carico-scarico merci di Novara, in cui lavoravano, con mansioni strettamente interconnesse tra loro, dipendenti di vari enti. La vittima veniva infatti investita, mentre attraversava i binari in corrispondenza di un passaggio pedonale, da un locomotore manovrato da personale di altra società, e decedeva sul colpo.
La sentenza ha riconosciuto il principio per cui: «In tema di responsabilità da reato degli enti, il criterio di imputazione di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 231/2001 può essere correlato anche ai reati colposi previsti dall’art. 25 septies (omicidio colposo o lesioni colpose, ndr), rapportando l’interesse o il vantaggio non all’evento delittuoso, ma alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del reato. Non è possibile ravvisare l’interesse o vantaggio in re ipsa nello stesso ciclo produttivo in cui si è realizzata la condotta causalmente connessa all’infortunio, con conseguente sussistenza automatica dei presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente, solo perché il reato è stato commesso nello svolgimento della sua attività, ma è sempre necessario procedere a una verifica in concreto».
In caso di reati colposi, quindi, il “vantaggio” può essere ravvisato laddove un soggetto agisca per conto dell’ente, con sistematiche violazioni di norme cautelari così da far rientrare quella condotta nella politica d’impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza con conseguente abbattimento dei costi e spese per l’adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei profitti.
Avv. Stefano Salvetti
Dott. Luigi Colantuoni