Sicurezza sul lavoro – Sono responsabili gli amministratori o i dirigenti, che determinano per colpa la morte di una pluralità di lavoratori
La Corte di Cassazione, IV sez. penale, con sentenza n. 38991 del 4.11.2010, confermava la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva condannato 14 imputati, in qualità di amministratori o dirigenti della società “Montefibre” di Verbania, per aver determinato per colpa la morte di una pluralità di lavoratori, deceduti in seguito a malattie contratte inalando polveri di amianto presso lo stabilimento della società.
Nel caso di specie, agli imputati veniva contestato, in violazione dell’obbligo generale di tutela degli ambienti di lavoro (art. 2087 c.c.), di aver omesso di adottare le cautele necessarie per evitare che i lavoratori fossero esposti in modo diretto o indiretto alle inalazioni delle polveri di amianto (ad es. dotandoli di dispositivi personali di protezione, attuando le specifiche norme di igiene, informando i lavoratori del rischio specifico a cui sarebbero stati esposti). In tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all’art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente l’inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche a prevenire le malattie che possono conseguire all’inalazione. (Fattispecie in tema di inalazione di polveri di amianto). (Annulla in parte con rinvio, App. Torino, 25 marzo 2009)
Nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, e anche in caso di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa ed organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro, il che vale per i singoli componenti del consiglio e a maggior ragione per l’amministratore delegato e i componenti del comitato esecutivo.
I soggetti che, nell’arco del tempo, abbiano assunto la qualifica di responsabili della gestione aziendale ed abbiano omesso di adottare le misure di prevenzione contro le malattie eziologicamente connesse all’inalazione di polveri di amianto, devono essere chiamati a rispondere dei danni patiti dai lavoratori in seguito allo sviluppo di patologie riconducibili alla citata condotta omissiva, anche se hanno rivestito tale qualifica solo per una frazione del periodo complessivo di esposizione delle vittime ed a prescindere dalla individuazione precisa della data in cui le predette malattie si sono sviluppate.
Avv. Stefano Salvetti
Dott. Luigi Colantuoni