Sull’indennità da cessazione del rapporto di locazione

Quesito:
Quando è dovuta l’indennità alla cessazione del rapporto di locazione ad uso diverso?

Parere:
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili ad uso diverso di cui all’art. 27 della legge n. 392/1978, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore, il conduttore ha diritto se l’immobile è adibito ad attività industriale, commerciale, industriale, di interesse turistico e se è adibito all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo, ad un’indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto.
Il diritto all’indennità, pertanto, presuppone che il contratto di locazione cessi per disdetta del locatore e non per recesso o inadempimento o altro fatto imputabile al conduttore.
Al riguardo si precisa che, anche la risoluzione consensuale del contratto, esclude il diritto del conduttore all’avviamento (Cass. S.U. sent. 27 febbraio 1995 n. 2231), così come l’indennità di avviamento non è dovuta quando il conduttore abbia cessato l’esercizio della sua impresa – non in conseguenza della cessazione del rapporto locatizio – ma per effetto del fallimento, che comporta la cessazione dell’attività di impresa (Cass. Civ. sent. 9 maggio 2002 n. 6650).

Avv. Stefano Salvetti