DL Dignità: nuove regole per il tempo determinato e regime transitorio

DL Dignità: nuove regole per il tempo determinato e regime transitorio

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DL Dignità: nuove regole per il tempo determinato e regime transitorio

Il Decreto Dignità che andrà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale reintrodurrà l'obbligo di indicare la causale a giustificazione della durata determinata del contratto.

Le causali sono tipizzate e attengono ad esigenze temporanee e oggettive oppure estranee all’ordinaria attività; altresì esigenze sostitutive di altri lavoratori; o ancora esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
L'indicazione di tali giustiificazioni deve essere specifica e non generica, pena la nullità dell'apposizione del termine.
Il Legislatore, nel decreto dignità, ha chiarito comunue che il contratto a tempo determinato non potrà comunque mai eccedere i 24 mesi complessivi di durata (contro i 36 a cui sino ad oggi si poteva giungere).
Sono stati chiariti anche i concetti di "proroga" con la quale si intende la prosecuzione del contratto a termine senza soluzione di continuità e di "rinnovo" nel caso di instaurazione di un secondo rapporto di lavoro a termine, decorso un certo periodo di tempo dal primo.  In tali casi, l'indicazione della causale sarà obbligatoria a partire dai 12 mesi in caso di successive proroghe (massimo quattro volte) e in ogni caso a partire dal primo rinnovo. A partire dal primo rinnovo aumenta inoltre il costo contributivo del rapporto a termine dello 0,5%.
Non esiste un periodo transitorio, nel senso che il decreto precisa che ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso si applicano da subito le nuove regole non appena il provvedimento sarà pubblicato in GU.
Questo comporta che se per esempio un contratto a termine in corso di svolgimento ha già superato i 24 mesi di durata non potrà essere né rinnovato, né prorogato: l’azienda pertanto alla scadenza dovrà scegliere se assumere a tempo indeterminato il lavoratore, oppure interromperlo.
Nel caso invece in cui il contratto in corso di svolgimento abbia una durata inferiore ai 24 mesi, ma superiore ai 12, l’eventuale proroga o rinnovo del contratto saranno possibili, a patto che il datore di lavoro sia in grado di motivare la prosecuzione del rapporto con una delle nuove “causali", ovviamente con il limite delle quattro proroghe.
In mancanza di causali, l'Azienda dovrà scegliere se assumere a tempo indeterminato il lavoratore oppure interrompere il rapporto.
Diversa la situazione per i contratti in corso con una durata inferiore a 12 mesi. Se questi rapporti dovranno essere rinnovati (nel senso che le parti decideranno di firmare un nuovo contratto dopo la scadenza decorso un certo periodo di tempo), sarà sempre necessaria la causale.
Se invece questi rapporti dovranno essere prorogati, la causale servirà solo se, incluso il periodo di proroga, la durata finale sarà superiore a 12 mesi, differentemente non necessiterà la causale.

Milano, lì 9 luglio 2018

Avv. Stefano Salvetti

www.avvocatosalvetti.it