Distacco Transnazionale di Lavoratori
Spett.li società,
Vi informiamo che dalla scorsa estate (22 luglio 2016) è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 136/2016, emanato in attuazione di mirate Direttive Europee, riguardante il distacco transnazionale di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
La finalità primaria perseguita dal Legislatore comunitario e, di conseguenza, da quello italiano, è l’ostruzione delle pratiche di dumping sociale e di utilizzo abusivo ed elusivo dell’istituto del distacco transnazionale. In tale prospettiva, l’obiettivo del DLgs n. 136 è di impedire le pratiche illegali poste in essere da quelle imprese che traggono indebito o fraudolento vantaggio dalla libera prestazione di servizi sancita dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Pochi giorni fa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 1/2017 che specifica l’ambito applicativo della nuova normativa trattando di:
1) autenticità del distacco;
2) elementi oggetto di verifica da parte del personale ispettivo;
3) regime sanzionatorio da adottare qualora vengano riscontrate situazioni illecite;4) chiarimenti per il settore del cabotaggio stradale.
In particolare, vengono esaminate le ipotesi di distacco non autentico che si possono verificare tutte le volte che il datore di lavoro distaccante e/o il soggetto distaccatario simulino dei distacchi per eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sociale, chiarendo che in tale ipotesi il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
Perciò, dal 26 dicembre 2016, tutte le aziende o società di somministrazione straniere, comunitarie e non, devono comunicare il distacco o la somministrazione di lavoratori in Italia entro 24 ore prima dell’inizio dell’attività mediante il modello telematico UNI_Distacco_UE. Sono esenti dalla comunicazione le sole società di trasporto internazionale qualora si tratti di mero transito sul territorio italiano.
Entro il 26 gennaio 2017 dovranno, invece, essere comunicati i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016, semprechè tali distacchi siano ancora in essere.
Le aziende o le società di somministrazione estere dovranno pertanto acquisire le credenziali di accesso al sistema, iscrivendosi sul portale del Ministero del Lavoro e successivamente specificare nella comunicazione di distacco le informazioni relative al prestatore di lavoro o servizi, ai lavoratori distaccati, nonchè i dati del soggetto italiano distaccatario, la durata e la sede del distacco.
Il mancato rispetto dei termini sarà punibile con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 150 € ad un massimo di 500 € per ciascuna violazione per ogni lavoratore interessato (con un tetto massimo sanzionatorio di 150.000 €).
Milano lì 31/01/2017
Avv. Stefano Salvetti