Lavoro subordinato o appalto di lavoro?
In tema di responsabilità solidale del committente nel contratto di appalto di lavoro, si segnala la sentenza del 07/02/2017 n° 3178 della Suprema Corte che stabilisce che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato deve essere riconosciuto in capo all’azienda committente che ha richiesto la prestazione, se il ruolo della ditta appaltatrice è residuale o puramente amministrativo, poiché tutti i poteri organizzativi appartengono all’azienda richiedente.
Sostiene, infatti, la Corte che alla luce dell’articolo 29 del Dlgs n. 276 / 2003 (poi modificato dal Dlgs n. 251 / 2004) la differenza tra la somministrazione e l’appalto di lavoro, ammesso dalla nuova disciplina ad alcune condizioni, risiede nell’effettivo esercizio del potere organizzativo della prestazione lavorativa e nell’organizzazione dei mezzi necessari all’impresa da parte dell’appaltatore. Risulta invece secondaria la mera sussistenza di un potere organizzativo di tipo amministrativo (ad esempio in tema di ferie o permessi) in capo all’appaltatore.
Per concludere, possiamo affermare che tale sentenza ha esteso la responsabilità solidale in tema di appalto di lavoro sino a giungere al riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, ampliando le obbligazioni di quest’ultimo nei confronti del prestatore di lavoro. Questa conclusione potrà aprire gravose responsabilità in capo alle aziende committenti che si vedranno onerate di richieste di riconoscimenti di lavoro subordinato da parte di terzi prestatori di lavoro.
Il nostro studio segue con attenzione le problematiche inerenti alla responsabilità del committente e degli appaltatori nel contratto di lavoro, avendo acquisito negli anni una comprovata esperienza in merito a tali istituti.
Milano, lì 09/02/2017
Avv. Stefano Salvetti