Nullo il termine apposto al contratto se l’impresa non ha effettuato la valutazione dei rischi
La clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del d.lg. n. 626 del 1994, e successive modificazioni, è nulla per contrarietà a norma imperativa e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza del presupposto indicato dall’art. 3, lett. d), del d.lgs. n.368 del 2001.
Cassazione, sez. lav., sentenza 2/4/2012, n. 5241