2008 Newsletter-04-2008

in collaborazione con :
– Dott. Claudio Della Monica (consulente del lavoro)
– Dott. ssa Patrizia d’Adamo (commercialista)

1 settembre 2008

SOMMARIO:
1) Manovra 2009: principali novità della legge n.133/08 di conversione del D.L. n.112/2008
2) Detassazione degli straordinari
3) Sicurezza sui luoghi di lavoro

Informativa

1) Manovra 2009: principali novità della legge n.133/08 di conversione del D.L. n.112/2008
E’ in vigore dal 22 agosto 2008 la legge di conversione del D.L. n. 112/2008 approvata dalla Camera dei Deputati lo scorso 5 agosto.
La manovra dell’estate, di portata triennale, introduce importanti novità in tema di fisco e di lavoro nel settore pubblico e privato.
Per quanto concerne le semplificazioni per i contribuenti si evidenziano:
a) limiti all’uso del contante e degli assegni
Viene modificato l’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 231/07 che a decorrere dal 30.4.08 aveva previsto il divieto di utilizzo del contante per importi pari o superiori a € 5.000,00.
Ora il suddetto limite è stato innalzato ad € 12.500,00.
Quanto all’uso degli assegni, a decorrere dal 25.6.08, gli assegni bancari e postali sono trasferibili se emessi per importi inferiori a € 12.500,00 e viene meno l’obbligo, per ogni girata di assegni trasferibili, di indicare il codice fiscale del girante.
b) tracciabilità dei compensi dei liberi professionisti
E’ stato eliminato l’obbligo per i lavoratori autonomi di tenere conti correnti relativi all’attività svolta sui quali far confluire i relativi incassi professionali ed è stato abolito il
divieto di ricevere pagamenti in contanti per incassare i compensi di importo pari o superiore ad € 1.000,00.
c) studi di settore e abrogazione degli elenchi clienti-fornitori
E’ disposto che ferma restando la possibilità di effettuare accertamenti basati sugli studi di settore dal periodo d’imposta in cui entrano in vigore, gli studi di settore devono essere pubblicati, anziché entro il 31.3 dell’anno successivo, per il 2008 entro il 31.12.08 e, a partire dal 2009, entro il 30.9 del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.
E’ stato soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori a decorrere dagli elenchi del 2008 e, contestualmente, sono state abrogate le sanzioni per l’omessa, incompleta o non veritiera presentazione degli elenchi.
d) accertamento sintetico e “redditometro”
Se l’Amministrazione finanziaria, già con Circolare n. 49/E del 9 agosto 2007, aveva dimostrato rinnovato interesse verso la tipologia di controllo dell?accertamento sintetico, con la manovra estiva si punta significativamente, anche in termini quantitativi, relativamente alla stima di gettito, sul “redditometro”.
La nuova disposizione pianifica un piano straordinario di controlli in materia di accertamento sintetico, a valere sul triennio 2009/2011, alla stregua delle risultanze dell’Anagrafe tributaria e degli elementi raccolti nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo e, in particolare, da quanto emergente dall’utilizzo delle indagini finanziarie.
Ovviamente, non si tratta affatto di un criterio “esclusivo”, tale da improntare l’attività di selezione, ma soltanto di un indirizzo: pertanto, è certo che l’attività di controllo potrà, e dovrà, riguardare anche le posizioni che, pur essendo caratterizzate da contribuzione all’Erario, mostrano, tuttavia, insufficienze del reddito dichiarato rispetto alle disponibilità necessarie per gli incrementi patrimoniali e il tenore di vita registrati.
e) trasferimento quote di s.r.l.
E’ stata introdotta una modalità semplificata di trasferimento delle quote di s.r.l., senza più obbligo di atto notarile – ai sensi dell’art. 36, comma 1-bis, l?atto di trasferimento può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato – entro 30 giorni – presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato. In tale caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto.
f) possibilità di chiudere, mediante adesione, i processi verbali di contestazione
Con il D.L. n. 112/08, convertito in legge n. 133/2008 è stato introdotto un ulteriore strumento deflativo del contenzioso tributario: si tratta dell’adesione da parte del
contribuente ai processi verbali di constatazione nel settore dell’IVA, redatti dagli organi verificatori.
Tale misura permette al contribuente di definire anticipatamente rispetto all’atto di accertamento – la propria posizione nei confronti dell’Amministrazione fiscale, venutasi a
determinare a seguito di un controllo, con evidente beneficio in termini di riduzione delle sanzioni.
L’adesione ai processi verbali di constatazione può avere ad oggetto esclusivo il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale stesso, mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e all’Organo che ha redatto il verbale.
Pertanto, a conclusione di una verifica concernente l’IVA, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane devono comunicare al soggetto verificato la facoltà di adesione al contenuto
integrale del processo verbale di constatazione, facendo specifica menzione di tale possibilità al contribuente, nella parte conclusiva del processo verbale di constatazione.
Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento
parziale.
In presenza di adesione da parte del contribuente, la misura delle sanzioni applicabili è ridotta della metà e le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate senza prestazione delle garanzie previste in caso di versamento rateale.
g) contratti di lavoro subordinato
E’ stata introdotta la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine per esigenze organizzative o produttive riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro e la possibilità, per i lavoratori che abbiano presentato ricorso per violazione delle disposizioni sui termini dei contratti, di un indennizzo pari al massimo a sei mensilità.
h) libro unico del lavoro
Il D. Legge n.112/08 ha apportato una vera e propria rivoluzione in tema di gestione del rapporto di lavoro con l’obbligo diistituzione del libro unico del lavoro in sostituzione degli attuali libri matricola, presenze e paga.
Il decreto ministeriale 9 luglio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 agosto 2008, e la successiva Circolare del Ministero del Lavoro (n. 20 del 21 agosto 2008) definiscono le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e il relativo regime transitorio.
i) Il libro matricola aziendale è ufficialmente abolito a partire dal 18 agosto
2008, occorre archiviarlo e conservarlo per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.
Sino all’entrata in funzione del libro unico (che dovrà essere istituito al massimo entro il 16 gennaio 2009), rimarrà in vigore l’attuale sistema di rilevazione delle presenze
(alternativamente: manuale, cartellini, orologio, elettronica) e la sua relativa vidimazione.
E’ evidente che l’abolizione del libro matricola “trascina” con sé anche la “dichiarazione legge n. 608/96” che normalmente veniva inserita in calce alla lettera di assunzione del dipendente (che, Vi ricordo, è obbligatorio consegnargli all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro); detta dichiarazione va ora depennata, perché non ha più ragion d’essere.
Altro aspetto importante nell’immediato: posto che ora la comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l’Impiego sostituisce di fatto la registrazione sul libro matricola, a partire dal 18 agosto 2008 in tutti i casi nei quali si instaura un rapporto di lavoro senza l’obbligo della preventiva comunicazione al Centro per l’Impiego (amministratori di società, soci lavoratori di società, collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, soci e coadiuvanti delle imprese artigiane). Torna l’obbligo della denuncia nominativa degli assicurati all’Inail, che è ora preventiva (cioè 24 ore prima) e per adesso solo via fax.
L’Inail (nota 25 agosto 2008) ha infatti ripristinato il numero verde 800657657 con la precisazione che il modulo è scaricabile dal suo sito. E’ evidente che occorre conservare la ricevuta di trasmissione che costituisce prova del fatto che il rapporto appena instaurato non sia un rapporto cd “in nero”.

2) Detassazione degli straordinari
Con il D.L. n. 93/2008 è stata introdotta in via sperimentale la detassazione degli straordinari e dei premi di produttività della quale possono beneficiare anche i dipendenti a termine.
L’agevolazione che prevede la possibilità, per il periodo tra l’1 luglio 2008 ed il 31 dicembre 2008, di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% su premi di produttività e straordinari è infatti riservata ai lavoratori del settore privato con qualsiasi tipo di contratto.
La suddetta tassazione agevolata si applica allo straordinario dei dipendenti nel settore privato ed alle remunerazioni legate all’incremento di produttività del lavoro nel medesimo settore, a patto che il lavoratore abbiano percepito nel 2007 redditi di lavoro dipendente per un ammontare complessivo non superiore a 30.000 euro lordi.
E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 11 luglio 2008, n. 49. In particolare, il provvedimento spiega che il limite di reddito di 30.000 euro riguarda i soli
redditi di lavoro dipendente (pensioni ed assegni ad esse equiparate compresi) con esclusione quindi di redditi diversi.
Sono inoltre esclusi dall’agevolazione i “titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto”.

3) Sicurezza sui luoghi di lavoro
Il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 1.4.2008 n. 81) ridisegna la materia della salute e della sicurezza sul lavoro le cui regole – contenute in diverse
stratificazioni normative – sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema. Il campo di applicazione del Testo Unico prescinde dal numero dei dipendenti occupati,
sicché interessa le aziende nelle quali vi sia almeno un lavoratore che opera in attività organizzate da un datore di lavoro e concerne tutti i settori di attività, sia essi pubblici o privati e tutti i prestatori di lavoro, compresi i volontari, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi ed i collaboratori familiari.
punti cardine del T.U. n. 81/08 riguardano:
– obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore;
– sanzioni più severe per le imprese che violano le norme in materia di sicurezza;
– nei casi più gravi di incidenti con feriti/morti con colpa dell’azienda sospensione dell’attività, sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro ed interdizione alla collaborazione con la pubblica amministrazione;
– responsabilità dell’appaltatore in merito agli incidenti che accadono ai lavoratori delle ditte appaltatrici;
– estensione delle tutele ai lavoratori flessibili;
– istituzione dei c.d. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti in ciascuna azienda indipendentemente dal numero di dipendenti.
– la sospensione dell’attività dell’impresa: confermato il regime già introdotto dalla legge n. 123/2007, viene aggiunta l’ulteriore somma per la revoca della sospensione di € 2.500,00 anche nell’ipotesi di gravi e reiterate violazioni alla disciplina in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
– la sorveglianza sanitaria (viene istituito un libretto sanitario e di rischio personale per ogni lavoratore che seguirà l’intera vita lavorativa, anche quando si cambierà lavoro o mansione).
Notevole importanza nelle nuove disposizioni normative assume la valutazione dei rischi aziendali, attività non delegabile dal datore di lavoro (artt. 28 e 29 T.U.). Quest’ultimo, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
All’esito di detta valutazione il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b. le misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Il datore di lavoro, inoltre, designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all’azienda; designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all’azienda e nomina, il medico competente.
Nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli
stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
Compiti precisi del datore di lavoro, pertanto, sono:
– Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
– Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
– Consegnare ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
– Individuare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
– Imporre l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
– Imporre l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva.
– Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
– Informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
– Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno.
– Tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno (nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro).
– Consultare il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 19, co. 1, lett. b).
– Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere
adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
Esaurita la valutazione, il datore di lavoro elabora il relativo documento per i rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
Il D.Lgs. n. 81/08, entrato in vigore il 15.5.2008, ha subito alcune deroghe relative a particolari materie.
A questo riguardo si rammenta che il termine per l’aggiornamento della valutazione dei rischi era stato, inizialmente, prorogato al 29.7.2008, nondimeno è recentissima la notizia per cui il termine per identificare i pericoli derivanti dal tipo di attività è slittato al 1° gennaio 2009, come previsto nel disegno di conversione del D.L. n.97/08.
(a cura di Avv. Isabella Corbetta)

Cordiali saluti

Avv. Stefano Salvetti

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