Autorimesse interrate e infiltrazioni: come si ripartiscono le spese?
In data 19 luglio 2011, la Cassazione ha stabilito che, ove il solaio di autorimesse (o di altri locali interrati) funga anche da cortile e su di esso vengano consentiti il transito o la sosta di autoveicoli, le spese per l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua è ripartita al 50% tra i proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti.
In tal caso, è evidente, però, che il degrado della pavimentazione e le conseguenti infiltrazioni d’acqua sia imputabile al transito o alla sosta dei veicoli, per cui sarebbe illogico accollare le spese relative alle necessarie riparazioni ai condomini dei locali sottostanti.
L’art. 1123, comma 2, c.c., infatti, accolla per intero le spese relative alla manutenzione di una struttura (nella specie, il pavimento del piano superiore) a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità degli interventi di riparazione.
Ciò nonostante, il Giudice riteneva sussistenti le condizioni per una applicazione analogica dell’art. 1125 c.c., che stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai siano sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani sovrastanti, «restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto».
(Cass. civ. sez. II, 19-07-2011, n. 15841)
Avv. Stefano Salvetti
Dott. Luigi Colantuoni