E’ in vigore dal 20 maggio 2014 la legge n. 78/2014, di conversione del D.L. n. 34/2014, che interviene in modo significativo su contratti a termine, diritto di precedenza nelle assunzioni, apprendistato e certificazione della regolarità contributiva (DURC).
Per quanto riguarda il contratto a termine, il Datore di Lavoro non deve più specificare le ragioni tecniche organizzative produttive che determinano l'apposizione del termine al rapporto di lavoro. Viene infatti consentita la stipulazione di contratti "a-causali" la cui durata massima viene aumentata da 12 a 36 mesi (inclusi i periodi di somministrazione), a prescindere se trattasi del primo rapporto di lavoro o meno. Entro tale limite temporale il contratto può essere prorogato fino ad 5 (cinque) volte, a prescindere dal numero dei rinnovi, purché in relazione alla medesima mansione lavorativa.
Il nuovo contratto a termine può essere applicato nel limite del 20% dei contratti di lavoro a tempo inderminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, ferma restando la facoltà di deroga ad opera della contrattazione collettiva nazionale. Il 20% (o altro limite previsto dal CCNL) va verificato di volta in volta al momento della decorrenza giuridica di ciascun contratto di lavoro.
Sono esclusi dalla suddetta percentuale le eccezioni già previste dal DLgs. n. 368/01 (start-up, sostituzioni, attività stagionali, spettacoli e TV, ultracinquantacinquenni). E’ comunque sempre ammessa la stipulazione di un contratto a termine per i Datori di Lavoro con meno di 5 dipendenti.
Per le aziende che non rispettano il limite del 20 per cento (o altro limite previsto dal CCNL) è prevista una sanzione amministrativa a carico del Datore di Lavoro, pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, qualora la violazione si riferisca ad un solo lavoratore assunto in eccedenza del predetto limite e pari invece al 50% della retribuzione qualora la violazione si riferisca a due o più lavoratori assunti in eccedenza del predetto limite. Tale sanzione non si applica per i rapporti a termine stipulati ante 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34).
Non è purtroppo chiaro se la suddetta sanzione amministrativa sostituisca anche quella "classica" dell'automatica conversione del rapporto di lavoro a tempo inderminato.
Il Datore di Lavoro che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite del 20% è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole.
La legge n. 78 prevede che l'acausalità fino a 36 mesi si applichi anche nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato nel limite dei 36 mesi.
Rimane invece inalterato il regime delle pause tra distinti e successivi contratti a termine (cd "rinnovi"), nella misura di 10 o 20 giorni in relazione alla durata, rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi, del contratto a termine antecedente.
Viene infine specificato che l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
Sono state inoltre introdotte diverse disposizioni finalizzate ad ampliare e rafforzare il diritto di precedenza delle donne in congedo di maternità. A tale riguardo si prevede che ai fini dell’integrazione del limite minimo di 6 mesi di durata del rapporto a termine (durata minima che la normativa vigente richiede per il riconoscimento del diritto di precedenza) devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato (quindi non solo quelle a tempo indeterminato come nella generalità dei casi) effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
Infine, si stabilisce che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di richiamare espressamente il diritto di precedenza del lavoratore nell’atto scritto con cui viene fissato il termine del contratto.
Quanto all'apprendistato, la nuova normativa prevede alcune semplificazioni, in particolare:
– il contratto di apprendistato deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;
– viene previsto il requisito della conferma in servizio di almeno il 20% dei precedenti apprendisti quale condizione per l’assunzione di nuovi apprendisti, ma solo nelle aziende con più di 50 dipendenti;
– la formazione dell’apprendista deve essere integrata dall’offerta formativa pubblica per quanto riguarda quella cd "trasversale", ma la Regione dovrà comunicare al Datore di Lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento del percorso di formazione pubblico, indicando le sedi e le date delle attività previste, avvalendosi anche degli stessi Datori di Lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014.
In materia di DURC, lo stesso viene "smaterializzato" attraverso il superamento dell'attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese. È previsto il rinvio ad un decreto ministeriale che entro 60 giorni individuerà le specifiche tecniche necessarie per far decollare la nuova procedura. La verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle casse edili (per le imprese di costruzioni) sarà fatta esclusivamente per via telematica, l'esito dell'interrogazione avrà validità per 120 giorni e sostituirà ad ogni effetto l'attuale richiesta del DURC "cartaceo".