L’iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia è nulla se non indica termine e modi per poter proporre opposizione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4777 del 26.02.2013, ha dichiarato la nullità dell’ipoteca iscritta da Equitalia sull’immobile di proprietà del contribuente insolvente, nell’ipotesi in cui l’avviso, notificato a quest’ultimo, non riporti espressamente i termini e le modalità per l’impugnazione della stessa iscrizione.
Con tale importantissima pronuncia, la Suprema Corte ha esteso l’applicabilità delle norme in materia di trasparenza del procedimento amministrativo, valide per le pubbliche amministrazioni, anche agli agenti per la riscossione.
Infatti, la Legge n. 241 del 07.08.1990, detta una serie di norme a tutela del cittadino nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le sue prescrizioni devono essere ritenute applicabili anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, nei limiti in cui siano di agevole applicazione e non compromettano nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite.
Le norme in tema di esecuzione esattoriale, poi, perseguendo la finalità della garanzia e della tutela dei crediti tributari, possono risultare gravemente lesive dei diritti individuali (del cittadino), poiché, oltre ad avere introdotto misure come il c.d. fermo amministrativo di beni mobili registrati e l’iscrizione d’ipoteca sugli immobili, introducono modalità estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni.
Pertanto, è essenziale che, proprio in tali casi, il Fisco (o l’agente della riscossione) rispetti rigorosamente sia il principio di legalità, mediante la stretta osservanza delle procedure stabilite, sia gli adempimenti di carattere generale volti a permettere al debitore esecutato di far valere le sue ragioni, soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l’amministrazione, quali, appunto, la comunicazione all’interessato – unitamente all’avviso dell’avvenuta iscrizione ipotecaria – del termine e dell’autorità competente cui proporre eventualmente opposizione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 241/1990.
Milano, 11 marzo 2013
Avv. Stefano Salvetti
Dott. Luigi Colantuoni