Notifica del verbale di contestazione di avvenuta violazione del Codice della strada
Qualora vi sia una contestazione immediata della violazione del codice della strada, la notifica del verbale avviene con consegna dello stesso nelle mani del trasgressore.
Tuttavia in alcuni casi previsti dall’art. 201 CdS, la contestazione immediata non è necessaria ed il verbale di contestazione dell’infrazione viene notificato successivamente.
In particolare ciò si verifica quando vi sia:
a)impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c)sorpasso vietato;
d)accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g)rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, all’effettivo trasgressore – se conosciuto – o al proprietario (solidalmente obbligato con il conducente) del veicolo che risulta dal PRA alla data dell’accertamento dell’infrazione.
Qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall’identificazione.
Per i residenti all’estero, invece, la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni calcolati inequivocabilmente dalla data dell’infrazione.
La notifica del verbale dovrà avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che può essere desunta – a seconda dei casi – dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall’archivio nazionale dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri, dal PRA o dall’anagrafe tributaria.