Con la sentenza pubblicata in data 8 febbraio 2012, il Tribunale di Monza ha affermato che il committente può ottenere la risoluzione del contratto solo se i vizi dell’opera sono tali da renderla inutilizzabile e non nel caso in cui ci siano difetti accertati anche da consulenti del Tribunale.
Respingendo la domanda proposta da una committente e nonostante la perizia del C.T.U. avesse constatato i grossi difetti dell’opera, il Giudice ha ritenuto che la disciplina dettata dall’art. 1668 C.C., “in deroga a quella stabilita in via generale in materia di inadempimento del contratto, conceda al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi egli può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo fermo restando il mantenimento del contratto”.
Avv. Sabrina Venturato
Avv. Stefano Salvetti