Sicurezza sul lavoro – È imputabile anche il Rspp
«Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell’azienda (Rspp) non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica, di cui è invece titolare il datore di lavoro. Ciò non esclude che possa profilarsi ugualmente una responsabilità concorrente del Rspp per l’omessa segnalazione dei fattori di rischio e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza e di formazione/informazione dei lavoratori. Ne consegue che deve essere confermata la condanna a carico del responsabile della sicurezza per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, laddove l’incidente mortale si sia verificato per evidenti carenze dell’apparato prevenzionale e per l’utilizzo di metodi di lavoro pericolosi e non segnalati dal Rspp».
(Corte di Cassazione, sez. IV, 27.01.2011 n. 2814)