Il nuovo falso in bilancio per le società di capitali

IL NUOVO FALSO IN BILANCIO PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI

 

La nuova Legge n. 69 del 2015 (cosiddetta “anticorruzione”) prevede, tra le altre, importanti modifiche alla fattispecie penale di false comunicazioni sociali (leggi falso in bilancio) che si sostanzia con l’esposizione di fatti materiali rilevanti, non rispondenti al vero, o con l’omissione di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ma anche da parte di sindaci e liquidatori della società. Se, fino all’entrata in vigore della legge, le violazioni di tal genere venivano punite a querela della persona offesa, oggi la perseguibilità di tale reato è d’ufficio e le pene sono decisamente aumentate.

Le modifiche apportate dal Legislatore hanno immediate e concrete conseguenze per tutte le società di capitali e, segnatamente nei confronti degli amministratori, dei membri del collegio sindacale e dei dirigenti.

L’art.9 della suddetta legge ha sostituito l’art. 2621 C.C., che riguarda il reato di false comunicazioni sociali. L’innovazione più rilevante è il passaggio dalla previgente ipotesi contravvenzionale alla configurazione del reato come delitto, con conseguente inasprimento delle pene (si passa in particolare dall’arresto fino a 2 anni alla reclusione da 1 a 5 anni).

Sussiste invero una sanzione ridotta per le false comunicazioni sociali di società non quotate se il fatto è di lieve entità e persino la previsione dell’art. 2621 ter C.C. che prevede addirittura la non punibilità per particolare tenuità del fatto, una volta valutata l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

 

Si osserva che, anche nel caso di archiviazione o proscioglimento del soggetto indagato / imputato (amministratore, direttore generale etcc…) la società (o anche i soci) possono agire sicuramente in sede civile per ottenere il risarcimento del danno subito con l’azione di responsabilità, ai sensi dell’art. 2393 C.C., promossa a seguito di deliberazione dell’assemblea dei socio di deliberazione del collegio sindacale; oppure può essere esperita anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o in altri casi previsti dallo statuto della società.

 

Insomma la nuova legge mira a punire tutti quei comportamenti non certo virtuosi (ad esempio registrazione di fatture false, abbellimento dei conti in previsione di un’offerta pubblica di acquisto, vendite in nero con evasione di Ires per circa il 20% del fatturato, sopravvalutazione dei crediti etc…) compiuti da coloro che possono intervenire sui bilanci e sulle scritture contabili della società sia sotto il profilo delle sanzioni penali che dal punto di vista del risarcimento civile in favore della società o dei soci danneggiati da tali condotte.

 

Nell’averVi fornito un primo dato informativo del falso in bilancio, Vi ricordiamo che il ns. studio è solito seguire le problematiche sorte da tali condotte con l’obiettivo di risolverle sia sotto il profilo penalistico che civilistico.   

 

Distinti saluti.

Milano, lì 9 novembre 2015

 

Avv. Stefano Salvetti                                                                            Avv. Luigi Colantuoni