L’illegittimità del contratto a termine e la reintegrazione ex art. 18 Statuto Lavoratori

L’illegittimità del contratto a termine e la reintegrazione ex art. 18 Statuto Lavoratori Con sentenza depositata in data 20 ottobre 2011, il Tribunale di Milano ha sancito la non applicazione dell’art. 18 dello statuto del lavoratori nel caso di disdetta del contratto a termine illegittimo. Il lavoratore, infatti, non può chiedere la reintegra ai sensi della citata norma ma, diversamente, ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro stesso il quale si convertirà, pertanto, in contratto a tempo indeterminato. Precisa il Giudice lombardo “in caso di conversione del contratto, non spetta la retribuzione ma una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”.  Avv. Sabrina Venturato Avv. Stefano Salvetti