Demansionamento, si’ alle presunzioni prudenti
Fermo restando che il danno da demansionamento va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assume uno specifico rilievo proprio la prova per presunzioni, per la quale dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno.
Cassazione Civile, Sentenza 14/4/2010, n. 8893