Clausola rinuncia all’indennità

Quesito:
E’ possibile inserire nel contratto di locazione ad uso diverso una clausola che preveda la rinuncia all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale?
Parere:
In merito alla validità o meno della clausola contrattuale, inserita nel contratto ad uso diverso, contemplante una rinuncia da parte del conduttore all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale prevista dall’art. 34 della legge 392/78, va ricordato che l’art. 79 della legge 392/78, sancisce: “è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge”.
La giurisprudenza della Suprema Corte è recentemente orientata nell’interpretare tale norma nel senso che: “per la sua stessa collocazione e formulazione letterale, e per la sua ratio, tende a evitare che, al momento della stipula del contratto, le parti eludano in qualsiasi modo le norme imperative poste dalla legge n. 392/1978 aggravando, in particolare, la posizione del conduttore” – e aggiunge – “ma non impedisce che, al momento della cessazione del rapporto, le parti addivengano a una transazione in ordine ai rispettivi diritti, e, con particolare riferimento al caso di specie, che il conduttore possa rinunciare a un suo diritto già sorto, quale il diritto all’indennità di avviamento” (Cass. Civ. Sez. III,  sent. 28 agosto 2007 n. 18157; in tal senso anche Cass. Civ. sent. 14 gennaio 2005 n. 675).
Conforme, la sentenza n. 24458 del 24 novembre 2007 della Cassazione Civile, la quale ha soggiunto che “tale rinuncia può, peraltro, essere anche implicita, in quanto il citato articolo 79 è volto ad evitare la preventiva elusione dei diritti del locatario ma non esclude la possibilità di disporne, una volta che essi siano sorti”.
Alla luce di quanto sopra pare desumersi dal disposto del legislatore congiuntamente ai provvedimenti della Suprema Corte che una clausola di rinuncia all’indennità per la perdita di avviamento inserita in un contratto di locazione ad uso diverso, per quanto sottoscritta concordemente dalle parti, debba ritenersi nulla, comportando una rinuncia del diritto del conduttore all’atto della stipula del contratto, ben potendo, però, una tale clausola essere l’oggetto di una transazione dopo la cessazione del rapporto medesimo.

Avv. Stefano Salvetti