Molestare tutte le vicine di casa è stalking condominiale
Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione con una sentenza innovativa, la n. 20895 del 25 maggio 2011. L’ art. 612 bis c.p., introdotto dal D.L. 11/09, punisce a titolo di “atti persecutori” chi con condotte reiterate minacci o molesti taluno, in modo da cagionare un suo perdurante stato di paura o di ansia. È il caso di un uomo di 44 anni che aveva più volte minacciato diverse donne residenti nel suo stesso condominio, intimando loro di andarsene. Altre volte, l’imputato aveva provocato l’arresto dell’ascensore nel quale avevano trovato rifugio le signore, o ancora ne aveva inseguita qualcuna.
«La lettera “minaccia o molesta taluno” – osserva la Corte – non implica che ogni atto costitutivo della condotta criminosa dell’art. 612 bis debba avere ad oggetto la stessa persona. Difatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia». Così, «se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato [il condominio, appunto], sì da esserne per questa ragione occasionale destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza il turbamento di entrambe».
Per questi motivi, la Cassazione ha bocciato il ricorso, confermando la lettura della norma fatta dalla Corte d’Appello di Torino per cui «le singole condotte, in quanto ripetute nei confronti di donne di qualsiasi età conviventi nell’edificio le coinvolgesse tutte».
Avv. Stefano Salvetti
Dott. Luigi Colantuoni