I sindaci sono responsabili del dissesto societario, e del conseguente danno subito dall’azienda, per le frodi fiscali – connesse a false fatturazioni – e le truffe commesse dagli amministratori, se non dimostrano di aver effettuato tutti i controlli del caso. In particolare, secondo i giudici di legittimità, il danno alla società poi fallita non si sarebbe verificato se i sindaci avessero tenuto una condotta conforme ai propri doveri, verificando il necessario riscontro fra le operazioni commerciali e la contabilità.
Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 27/5/2013, n. 13081